Amministratori di sostegno, curatori di persone inabilitate, tutori di una persona dichiarata interdetta, genitori di un minorenne o minori legalmente emancipati non devono più rivolgersi obbligatoriamente al giudice tutelare, ma anche a un notaio
La riforma del diritto processuale civile, la cosiddetta “Riforma Cartabia”, entrata in vigore lo scorso 28 febbraio, ha creato un secondo percorso per l’ottenimento dell’autorizzazione alla stipula di atti pubblici o scritture private autenticate (forme tipiche degli atti di acquisto e di vendita di immobile e dell’accettazione di eredità o donazioni), nei quali una delle parti coinvolte è un beneficiario di misure di protezione. Lo ha fatto stabilendo una competenza notarile al suo rilascio. Naturalmente, si parla di una competenza coesistente a quella del giudice tutelare, che non ne viene privato. Si potrà scegliere se rivolgersi al giudice o se invece presentare richiesta scritta a un notaio.
Se si opta per la seconda opzione, il professionista autorizzante deve essere anche quello “erogante”, cioè colui che stipulerà l’atto autorizzato. Le regole stabiliscono chiaramente che un notaio non può procedere a un atto autorizzato da un suo collega, ma solo a quelli che lui stesso ha autorizzato.
Inoltre, gli organi giurisdizionali, che secondo le canoniche regole del diritto sarebbero responsabili di decidere sull’autorizzazione, sono comunque coinvolti nel nuovo meccanismo. Infatti, sebbene il notaio abbia potere decisionale e la possibilità di assumere informazioni dai parenti e affini della persona sottoposta a misura di protezione, per valutare l’utilità e la convenienza dell’azione che dovrebbe permettere, egli ha l’obbligo di comunicare l’autorizzazione al Tribunale e al PM competenti. Solo una volta trascorsi venti giorni da tale comunicazione e dalle notificazioni ai soggetti interessati, senza che sia stato presentato reclamo, il “via libera notarile” diventerà efficace. Questo distingue l’autorizzazione notarile da quella emanata dal giudice, che per sua natura è esecutiva, quindi immediatamente vincolante.
Anche il termine per la presentazione del succitato reclamo decorre a partire dalla data in cui vengono date le dovute comunicazioni. Si hanno precisamente dieci giorni dalle avvenute notificazioni.
Ulteriore aspetto importante da segnalare è che questa nuova competenza data ai notai non ha limiti territoriali. Ciò vuol dire che un notaio di Milano può tranquillamente procedere all’autorizzazione di atti per soggetti che vivono a Roma, per esempio. La nuova competenza notarile ha però dei limiti. La legge, infatti, le sottrae le autorizzazioni necessarie per la continuazione di un’impresa commerciale; per attività diversa da quelle a cui serve la stipula di un atto notarile, per la rinuncia o la promozione di giudizi, per quegli atti i cui destinatari non siano minori, persone sottoposte all’amministrazione di sostegno, all’interdizione o individui inabilitati.
Per di più con la nuova riforma il notaio può rilasciare autorizzazioni anche per quegli atti pubblici e scritture private autenticate che abbiano per oggetto un bene facente parte di un’eredità.
Lo scopo di tutte queste novità è quello di accelerare e velocizzare i tempi dei procedimenti di autorizzazione.
(Elisa Marino)