L’ordinanza numero 26514 della Cassazione chiarisce il rapporto tra godimento legittimo dei permessi giornalieri 104 e l’orario di lavoro
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione – Sezione lavoro, ha chiarito che il lavoratore beneficiario dei permessi 104 non è tenuto, quando gode di uno o più di questi permessi giornalieri, a prestare assistenza alla persona con disabilità, proprio nelle ore che corrispondono al suo turno di lavoro, ma che l’abuso del diritto ai suddetti permessi da parte del lavoratore avviene solo se, nell’arco della giornata in cui “si è preso la 104”, non svolge attività di assistenza alla persona con disabilità. Assistenza questa, che per la Corte, è chiaro non debba intendersi “riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente”.
Il lavoratore o la lavoratrice, perciò, se come nel caso analizzato dai giudici richiede il permesso 104 anche per un giorno del quale non conosce ancora il suo effettivo turno di lavoro, e presta assistenza in una fascia temporale diversa da quella in cui avrebbe dovuto lavorare, non viola il diritto ai suddetti permessi. Questo perché si tratta di permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria. Ancora l’ordinanza ricorda che i permessi 104 non si possono chiedere e usare se la persona con disabilità da assistere è ricoverata a tempo pieno o per azioni diverse dall’assistenza alla stessa, nel senso sopra descritto. Precisando questo, l’organo giurisdizionale va a riaffermare che al datore di lavoro, non spetta il diritto o il compito di giudicare e valutare le modalità di esercizio di tale aiuto e supporto alla persona con disabilità ma può solo reagire a eventuali abusi.
Per maggiori dettagli, cercare l’ordinanza 26514/2024 qui.
(Elisa Marino)