La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l’articolo 9, comma 3, della legge 108 del 1968, sia l’articolo 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale, nelle parti in cui escludono la possibilità di utilizzare la firma digitale per siglare una lista elettorale regionale quando si è impossibilitati a causa della propria condizione di disabilità ad apporre una firma tradizionale
Un elettore laziale con sclerosi laterale amiotrofica si è visto negare la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati alle scorse elezioni regionali attraverso la propria firma digitale, strumento che egli utilizza normalmente e riconosce come valido per la sottoscrizione di referendum e di liste elettorali alle elezioni legislative. Egli ha quindi deciso, consapevole che la normativa nazionale escludesse la validità della firma digitale per la sottoscrizione delle liste elettorali, di presentare ricorso nei confronti della Regione Lazio, chiedendo al giudice del Tribunale di Civitavecchia di dichiarare il diritto all’utilizzo della firma elettronica per sottoscrivere la lista elettorale per il Consiglio Regionale e di sollevare la questione di incostituzionalità della suddetta normativa.
Il giudice ordinario ha perciò posto la questione alla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 3/2025 ha confermato che il divieto o l’esclusione della possibilità per le persone con disabilità impossibilitate a firmare a mano, di usare validamente la firma digitale, è contrario agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il primo riconosce e garantisce a tutti i diritti umani, tra cui i diritti politici, espressi a loro volta negli articoli 48 e 49 della Costituzione, che includono anche il poter contribuire alla selezione di coloro che si presentano alle elezioni. Il secondo, l’articolo 3, stabilisce che chiunque, indipendentemente dalla propria condizione di disabilità, debba essere messo nelle condizioni di esercitare liberamente i propri diritti.
I giudici costituzionali hanno riconosciuto che, neppure estendendo a questa situazione la previsione del DPR 570/1960 (applicazione resa non attuabile dal suo stesso contenuto letterale), si andrebbero a tutelare veramente i diritti delle persone con disabilità. Questo decreto, infatti, prevede la possibilità di dichiarare verbalmente il proprio appoggio per la sottoscrizione delle liste elettorali comunali da parte di coloro che, a causa di compromissioni fisiche, non possono firmare.
Sul tema, la Corte ha chiarito che la procedura dell’espressione verbale della propria sottoscrizione di una lista elettorale è nata quando non vi erano strumenti tecnologici adatti a permettere alla persona con disabilità di esercitare i propri diritti con l’autonomia e la riservatezza garantite a tutti, e che essa richiede che sia la persona con disabilità a doversi attivare e a sostenere anche delle spese extra (come quella del notaio incaricato di registrare l’avvenuta dichiarazione) per godere concretamente del proprio diritto, contrariamente a quanto succede alle persone senza disabilità. creando così una violazione delle norme costituzionali.
Importantissima questa precisazione contenuta nella sentenza:
La dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività”.
(Elisa Marino)