Con la Direttiva che ha proposto, la Commissione auspica la diffusione in ogni Stato UE della Disability Card e del Contrassegno auto europeo
La Disability Card, già testata attraverso un progetto iniziato nel 2016, si è rilevata uno strumento utile per la libera circolazione e per l’abbattimento degli ostacoli alla partecipazione alla vita sociale della propria comunità che le persone con disabilità possono incontrare. Basata sul riconoscimento reciproco da parte degli Stati delle certificazioni di invalidità, consente ai cittadini europei con disabilità quando viaggiano o si trovano nel territorio di uno Stato Membro, di godere degli stessi vantaggi nell’accesso a determinati servizi e prestazioni (musei, eventi culturali, eventi o centri sportivi, e talvolta servizi di trasporto) che questo garantisce ai suoi cittadini con disabilità.
Per di più, la proposta legislativa presentata il 6 settembre prevede l’obbligo di fornire tale Carta in formato digitale, ma anche fisico, affinché gli aventi diritto possano scegliere quello più adatto alle loro esigenze.
Per quanto riguarda il Contrassegno, invece, l’organo dell’Unione vuole stabilire la creazione di un modello europeo che vincoli gli Stati sulla sua forma, design e regole per il rilascio, obbligandoli inoltre a fornire in modalità accessibile informazioni sui vantaggi relativi al traffico e al parcheggio che esso offre.
La mancanza di un modello UE vincolante di tale Tesserino ha comportato fino a questo momento una difficoltà per i cittadini che ne sono titolari nel vedersi riconosciuti i trattamenti preferenziali a cui esso dà diritto, nel momento in cui si sono spostati in uno Stato diverso da quello che glielo ha rilasciato. Ciò, anche quando il Contrassegno seguiva per aspetto e diciture, le indicazioni europee.
Questo dispositivo, perciò, a causa dell’assenza di una sua versione condivisa a livello comunitario, non riesce a concretizzare pienamente la funzione per cui è nato: agevolare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, su un piano sia nazionale che europeo.
L’iter legislativo è agli inizi. Il testo dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europei, dopo uno scambio di comunicazioni con la Commissione.
In nessun modo la Direttiva andrà a interferire con il riconoscimento nazionale della condizione di disabilità, che per procedure e criteri è, e rimarrà, di competenza, statale. Una volta approvata, quando e se ciò avverrà, sarà compito di ogni Stato Membro recepirla e renderla effettiva. Le Direttive sono atti giuridici che stabiliscono gli obiettivi che i paesi dell’Unione devono andare a conseguire. Spetta però a ciascuno Stato decidere e definire attraverso disposizioni interne, il modo in cui conseguirli.
(Elisa Marino)