Il sostegno agli studenti con disabilità dipenderebbe da quanti soldi ha in cassa il Comune
In una sua recente sentenza, il Consiglio di Stato si è espresso sul diritto degli studenti con disabilità all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione (Asacom), prendendo una decisione ed effettuando, quindi, un’analisi della disciplina normativa sul tema, che ha scosso il mondo associativo e le famiglie di molti studenti con disabilità.
I genitori di un ragazzo con disabilità hanno fatto ricorso contro la decisione del proprio Comune di residenza di fornirgli meno ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione rispetto a quelle assegnategli dal GLO (Gruppo Operativo per l’inclusione), che si occupa della stesura del Piano educativo Individualizzato, nel quale si determinano i tipi e la quantità dei sostegni necessari per lo studente beneficiario.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il loro ricorso, ritenendo legittima la decisione del Comune e confermando, perciò, quanto stabilito dalla sentenza di primo grado. Affermando che ricevere l’assistenza alla comunicazione e all’autonomia non è un diritto, bensì un interesse legittimo, che a differenza del primo, è garantito solo nelle modalità valutate come non lesive dell’interesse pubblico, e che la stessa norma che lo sancisce lo limita, letteralmente, in relazione alle possibilità economiche dell’ente territoriale che lo deve fornire. In sostanza, Il Comune può decidere di dare un totale di ore di assistenza, diverso da quello richiesto nel GLO, se questo comporta un costo eccessivo rispetto ai fondi presenti nel suo bilancio. In questo senso, nella stessa sentenza, l’organo giurisprudenziale ha detto, riferendosi alla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, la quale sancisce il diritto all’educazione delle persone con disabilità, che la Asacom rientra, in relazione all’inclusione scolastica, nella definizione di accomodamento ragionevole e che quindi la pubblica amministrazione non è tenuta a sostenere oneri eccessivi. In aggiunta, il Consiglio ha chiarito che, sempre secondo la legge italiana, è chiaro che quanto indicato sull’assistenza all’autonomia e alla comunicazione nel piano educativo, non è vincolante per i Comuni, al contrario di quanto succede per l’insegnante di sostegno, il cui supporto è considerato un diritto e le cui ore stabilite dal Pei, non possono essere limitate da ragioni economiche e di bilancio.
Michele Adamo, Segretario Nazionale UILDM, ha commentato: “La recente sentenza ci ricorda che i diritti vanno sempre sorvegliati, anche quando sono consolidati”.
(Elisa Marino)