Permessi straordinari per esami universitari, tutela della maternità, ma maggiore rigidità nella gestione dell’orario di servizio
Il 14 Gennaio 2019 sul filo delle partenze dei progetti sperimentali di servizio civile universale sono uscite le Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio Civile Universale, che vanno a sostituire il Disciplinario del 2015. L’esigenza primaria della nuova disciplina era quella di includere i regolamenti relativi ai progetti sperimentali che davano la possibilità agli enti di gestire progetti da 8 a 12 mesi con un orario di servizio di 25 ore settimanali oppure da 1145 a 765 ore in relazione alla durata del progetto.
La nuova Disciplina però immette anche nuovi elementi per tutti i volontari in Servizio che vanno incontro ad alcune loro esigenze. Vediamone alcuni:
L’elemento forse più importante è che vengono introdotti nuovi permessi straordinari:
- Un giorno di permesso per ogni esame universitario sostenuto;
- in caso di donazione di midollo o organi un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria;
- fino a tre giorni di permesso straordinario in caso di lutto del coniuge o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
- fino a tre giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso l’operatore volontario sia una persona con disabilità;
Anche la partecipazione dei rappresentanti nazionali e regionali e dei delegati regionali dei giovani in Servizio Civile, alle riunioni della Consulta e alle assemblee regionali è considerata a tutti gli effetti servizio svolto.
Per quanto riguarda la tutela della Maternità è stata pienamente recepita la normativa del o d.lgs. n. 151/2001 anche per quanto riguarda permessi orari durante il primo anno di vita del bambino in caso di orario di servizio giornaliero dell’operatrice volontaria sia di sei ore. Qui può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili. Nell’ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l’operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un’ora.
Per i progetti sperimentali è introdotta una rigidità nella gestione dell’orario: non meno di 4 ore giornaliere per i progetti su 25 ore settimanali e un minimo di 20 ore ed un massimo di 36 ore settimanali per i progetti strutturati su un orario complessivo. E’ chiarito anche il divieto di servizio notturno dalle 23 alle 6 del mattino.
Rigidità di orario a nostro avviso eccessive, probabilmente pensate per un impiego d’ufficio o ministeriale. La nostra esperienza ci dice che dove sono presenti strutture come le Case Famiglia, spesso sono gli stessi ragazzi che esplicitamente richiedono di fare le notti (naturalmente con la presenza di personale dell’ente), in modo da avere la possibilità eventualmente di frequentare lezioni all’Università. Durante i soggiorni estivi non è equo che l’orario di Servizio sia conteggiato per un massimo di 36 ore di servizio settimanale, dato che si vive un’esperienza residenziale. Così pure gli eventuali recuperi di ore derivanti da tale impegno, non possono essere spalmate su più di quattro settimane visto la rigidità dell’orario minimo di 20 ore (prima era di 12).
Chi come me ha fatto una bellissima esperienza di Servizio Civile residenziale (si tornava a casa con il permesso di 36 ore una volta al mese), ricorda le notti in casa famiglia e i soggiorni come momenti epici d’impegno e confronto tra operatori, utenti (che nel mio caso erano bambini affidati alla casa famiglia dal Tribunale) e chi come noi svolgeva il Servizio Civile. Oggi le cose sono giustamente un po’ diverse, l’importante che non si perda lo spirito del Servizio Civile e che questa nuova cornice permetta ai giovani di mettersi al servizio della comunità facendo un’esperienza formativa.
Articolo di Massimo Guitarrini